Consulenza per l’erogazione della formazione nel rapporto di apprendistato professionalizzante
Supportiamo i datori di lavoro lungo tutto l’arco del contratto di apprendistato, offrendo loro consulenza e assistenza affinché possano adempiere a quanto stabilito dalla nuova normativa in materia di formazione e, di conseguenza, evitare le sanzioni previste in caso di inadempimenti.
I servizi offerti, in particolare, sono i seguenti:
definizione del Piano formativo individuale, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
programmazione e calendarizzazione dei percorsi formativi;
predisposizione dei registri;
rilascio dichiarazioni di competenze annuali;
predisposizione del libretto formativo dell’apprendista se attivato;
predisposizione di tutta la documentazione per la richiesta di finanziamento della formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in caso di pubblicazione di bandi da parte della Regione Sicilia.
Il D.Lgs. n. 81/2015, che ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, in merito all’aspetto “formativo” del contratto di “Apprendistato professionalizzante” stabilisce che ciascun datore di lavoro è responsabile della formazione interna di tipo professionalizzante, nonché della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali laddove sia presente un’offerta formativa pubblica.
Il 2° comma dell’art. 44, in particolare, stabilisce che “Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche”, mentre il 3° comma, stabilisce che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali ...”.
La formazione relativa al contratto di apprendistato professionalizzante si compone pertanto di:
- una parte di formazione professionalizzante interna all’azienda, che deve essere effettuata sotto la responsabilità del datore di lavoro e nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
- svolta e organizzata secondo gli obiettivi e i contenuti previsti dal Piano formativo individuale;
- verificabile nella sua esecuzione;
- attestata nei confronti dell’apprendista;
- garantita da un tutor o un referente aziendale;
- impartita da soggetti e/o formatori interni o esterni all’impresa dotati di idonee professionalità;
- svolta in luoghi idonei alla modalità di formazione e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- una parte di formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali che, definita e realizzata con il concorso pubblico nei limiti delle risorse disponibili, deve essere erogata da organismi accreditati dalla Regione Siciliana.
- una parte di formazione professionalizzante interna all’azienda, che deve essere effettuata sotto la responsabilità del datore di lavoro e nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
Così come previsto nelle Circolari n. 29 dell’11/11/2011 e n. 5 del 21/01/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, “…in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle attività formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento…”